È costituita lAssociazione culturale e di volontariato denominata "Ambiente e/è Vita" (A.V.).
LAssociazione è autonoma, apartitica ed ha come logo un trifoglio con petali a forma di cuore, in verde, giallo e blu, racchiuso in un rettangolo allinterno del quale è la scritta "Ambiente e/è Vita" in verde e blu.
Art.2 Sede, rappresentatività e durata
LAssociazione ha sede legale in Roma, non persegue fini di lucro, è presente sullintero territorio nazionale con propri organi rappresentativi, ha durata a tempo indeterminato e può essere sciolta solo a seguito di delibera congressuale, assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto a fini di utilità sociale.
Art.3 Finalità e attività
Premesso che per lAssociazione "Ambiente e/è Vita" luomo è al centro del sistema ambiente, le finalità dellAssociazione sono:
Nel perseguire tali finalità, lassociazione promuove ed organizza iniziative dogni genere e, tra queste, in particolare:
Per lo svolgimento di tali attività lAssociazione può stipulare convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli Enti locali, altri Enti pubblici e quanti perseguano attività similari e può avvalersi anche del concorso di soggetti privati.
LAssociazione può compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, che riterrà utile per il raggiungimento dello scopo sociale.
Art.4 Soci
Per le sue attività lAssociazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci e di coloro che ricoprono cariche associative.
I Soci sono fondatori e ordinari. Sono fondatori coloro i quali sottoscrivono il presente atto costitutivo e sono ordinari coloro i quali si iscrivono successivamente allAssociazione nei vari organi territoriali, con apposita domanda accompagnata dalla quota sociale.
La Domanda discrizione è diretta al competente organo territoriale, stabilito dal regolamento interno dellAssociazione, che può esercitare il diritto di rifiuto delliscrizione, motivando lo stesso entro 30 giorni dalla richiesta. Può essere prodotto ricorso diretto alla Segreteria nazionale, il cui giudizio è inappellabile.
Tutti i soci sono tenuti al rispetto del presente statuto e del regolamento interno.
Al socio possono essere rimborsate soltanto le spese affettivamente sostenute per lattività svolta, secondo le modalità fissate dal regolamento interno.
La qualità di socio si perde automaticamente per dimissioni e per mancato versamento delle quote associative annue.
La Segreteria nazionale può disporre, in caso di urgenza, lespulsione di un iscritto per:
Alliscritto espulso è concessa la facoltà di appellarsi al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 15 giorni dalladozione del provvedimento.
Il Collegio, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, deve formulare, motivandole, le proprie determinazioni.
Su deliberazione del Consiglio Nazionale, assunta a maggioranza relativa e qualunque sia il numero dei votanti, è consentita la federazione allAssociazione di altre associazioni aventi simili fine, secondo le modalità fissate dal regolamento interno dellAssociazione "Ambiente e/è Vita" .
Art.5 Organi Sociali
Gli organi sociali dellAssociazione sono:
le modalità di elezione degli organi sociali elettivi e di approvazione delle deliberazioni degli organi sociali sono stabilite dal regolamento interno.
Per lo svolgimento delle attività dellAssociazione il regolamento interno può, altresì, prevedere altri organi funzionali territoriali.
Art.6 Congresso nazionale
Il Congresso nazionale è il massimo organo deliberante dellAssociazione; si celebra di norma ogni tre anni ed elegge, qualunque sia il numero dei votanti:
a) il Presidente nazionale;
b) il Segretario nazionale.
Il Congresso nazionale, inoltre, stabilisce le linee programmatiche e operative dellAssociazione, modifica ed approva lo Statuto.
Al Congresso nazionale partecipano, se regolarmente iscritti, con diritto di parola e di voto:
a) il Consiglio direttivo nazionale;
b) il Consiglio nazionale dei Revisori dei conti;
c) il Collegio nazionale dei Probiviri;
d) i Delegati eletti nei Congressi regionali, secondo le modalità fissate dal regolamento congressuale approntato dalla Segreteria nazionale.
Al Congresso nazionale hanno diritto di parola tutti i soci in regola con liscrizione.
Il Congresso straordinario può essere convocato dalla Segreteria nazionale di intesa con il Presidente o su richiesta dei 2/3 del Consiglio direttivo nazionale.
Art.7 Presidente nazionaleIl Presidente nazionale è garante dei diritti degli associati e del rispetto dei deliberati congressuali, fa parte di diritto del Consiglio direttivo nazionale, che convoca e presiede.
Il Presidente nazionale, sentito il Segretario nazionale, nomina i Segretari regionali, provinciali, comunali e locali, nonché il Consiglio nazionale.
Art.8 Segretario nazionale
Il Segretario nazionale rappresenta legalmente lAssociazione ne indirizza, promuove e dirige le scelte e le attività operative ed organizzative, nellambito di quanto deliberato dal congresso nazionale ed esegue le delibere del Consiglio direttivo nazionale di cui fa parte di diritto.
Amministra il patrimonio sociale dellAssociazione con ampi poteri ordinari. In particolare, gestisce la cassa sociale dellAssociazione e ne è responsabile di fronte al Consiglio direttivo nazionale.
In caso di dimissioni del Segretario nazionale o di suo non temporaneo impedimento il Consiglio nazionale elegge, su proposta del Presidente nazionale, il nuovo Segretario nazionale.
Il Segretario eletto dal consiglio nazionale, deve convocare entro un anno dalla elezione il Congresso nazionale.
Art.9 Segreteria nazionale
E lorgano operativo centrale che assiste il Segretario nazionale, nella gestione dell'Associazione secondo le direttive stabilite dal Congresso nazionale.
Si riunisce su richiesta del Segretario nazionale ed è formato da 5 a 9 membri designati dal Segretario nazionale di intesa con il Presidente nazionale I suoi componenti fanno parte di diritto del Consiglio direttivo nazionale e si struttura in settori organizzativi-tematici.
La segreteria nazionale è coordinata da uno dei suoi componenti, nominato dal Segretario nazionale d'intesa con il Presidente nazionale.
Predispone il regolamento interno e quello congressuale, le relazioni annuali sulle attività svolte dallAssociazione, i documenti programmatici, i bilanci consuntivi e preventivi, da sottoporre allapprovazione del Consiglio direttivo nazionale.
Art.10 Consiglio direttivo nazionale
Il Consiglio direttivo nazionale è lorgano direttivo centrale dellAssociazione. Con proprie deliberazioni approva i bilanci preventivi e consuntivi, valuta, discute e approva le relazioni e i documenti approntati dalla Segreteria nazionale, propone le linee programmatiche al Congresso nazionale, approva il regolamento interno e quello congressuale, elegge il collegio nazionale dei Revisori dei conti e il Collegio nazionale dei Probiviri, stabilisce le quote associative annuali, ed è munito, ove occorra, dei poteri di straordinaria amministrazione. E composto dai Segretari regionali e da trenta membri designati dal Segretario nazionale, dintesa col Presidente nazionale, fra esperti in materia ambientale, economica, giuridica. Dura in carica 3 anni ed è insediato entro tre mesi dalla data di celebrazione del Congresso nazionale.
Art.11 Collegio nazionale dei Revisori dei conti
Il collegio nazionale dei Revisori dei conti assicura la regolarità contabile dellAssociazione e la certifica dinanzi al Congresso nazionale. E composto da sette membri ed elegge un Presidente al suo interno.
Art.12 Collegio nazionale dei ProbiviriIl Collegio nazionale dei Probiviri esamina le proposte di adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, avanzate dal Segretario nazionale e dai Segretari regionali e, valutata tutta la documentazione agli atti, delibera in merito.
E composto da sette membri ed elegge un Presidente al suo interno.
Art.13 Congresso regionaleIl Congresso regionale si svolge tre mesi prima di quello nazionale e vi partecipano con diritto di parola e di voto tutti gli iscritti residenti nella regione in regola con liscrizione e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno dellAssociazione. Elegge il Segretario regionale, che dura in carica fino al successivo congresso regionale, e i delegati al Congresso nazionale. Può indirizzare mozioni al Consiglio direttivo nazionale.
Art.13 bis Il Segretario regionale rappresenta lAssociazione a livello regionale nel rispetto delle finalità del presente Statuto e fa parte di diritto del Consiglio direttivo nazionale. Il Segretario regionale dirige le attività operative ed organizzative dell'Associazione a livello regionale nell'ambito delle linee guida fissate dal Segretario nazionale al quale risponde periodicamente sul proprio operato, sulle attività svolte, e sui risultati ottenuti.
Il Segretario regionale è altresì autorizzato, al fine del perseguimento dei fini statutari e dello svolgimento delle attività, a rappresentare con potere di firma l'Associazione, relativamente al territorio di competenza e previa comunicazione scritta al Segretario nazionale, per le seguenti operazioni:
apertura di conti correnti bancari e/o postali intestati all'Associazione;
partecipazione a bandi di concorso pubblici e7o privati;
attivazione delle utenze necessarie;
quietanza di finanziamenti pubblici e/o privati, rientranti nell categorie riportate al successivo art.14;
stipula di contratti di locazione.
L'esercizio dei poteri sopraindicati comporta l'assunzione di precisa responsabilità diretta a carico del Segretario regionale, sia nei confronti di terzi che nei confronti degli organi associativi.
Art.14 EntrateLe entrate dellAssociazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dai contributi e dalle erogazioni dei soci e dei privati;
c) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali, commerciali e produttive marginali e strumentali, svolte sotto qualsiasi forma;
d) dai contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
e) da donazioni e lasciti testamentari;
f) da rimborsi derivanti dalla stipula di convenzioni.
Il patrimonio dellAssociazione è costituito dai beni mobili ed immobili, da donazioni, lasciati o successioni di soci, di terzi, di Enti o società.
Art.15 Disposizioni finaliPer tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme del Codice Civile.