Statuto

Art.1  Costituzione, logo e denominazione

È costituita l’Associazione culturale e di volontariato denominata "Ambiente e/è Vita" (A.V.).

L’Associazione è autonoma, apartitica ed ha come logo un trifoglio con petali a forma di cuore, in verde, giallo e blu, racchiuso in un rettangolo all’interno del quale è la scritta "Ambiente e/è Vita" in verde e blu.

Art.2  Sede, rappresentatività e durata

L’Associazione ha sede legale in Roma, non persegue fini di lucro, è presente sull’intero territorio nazionale con propri organi rappresentativi, ha durata a tempo indeterminato e può essere sciolta solo a seguito di delibera congressuale, assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto a fini di utilità sociale.

Art.3  Finalità e attività

Premesso che per l’Associazione "Ambiente e/è Vita" l’uomo è al centro del sistema ambiente, le finalità dell’Associazione sono:

  1. la conservazione della natura, la difesa dell’ambiente, la salvaguardia delle culture locali, la valorizzazione delle tradizioni popolari, la riscoperta e il recupero della "memoria’ antropologica;
  2. la tutela e la valorizzazione dei territorio in tutti i suoi aspetti ecologico, paesaggistico, archeologico, artistico, architettonico, storico, sociale) e in tutte le sue potenzialità economiche, turistiche, sportive, di fruizione dei tempo libero), contro qualsiasi forma di degrado.

Nel perseguire tali finalità, l’associazione promuove ed organizza iniziative d’ogni genere e, tra queste, in particolare:

  1. attività di studio e di ricerca: svolgimento di corsi, seminari, convegni di studio e di divulgazione, progetti di ricerca;
  2. iniziative marginali, strumentali, editoriali e giornalistiche: pubblicazione di libri, periodici e quaderni, diffusione libraria, produzione di materiale audiovisivo e gestione di emittenti radio e televisive;
  3. manifestazioni rivolte al pubblico più vasto: mostre, spettacoli, feste, manifestazioni propagandistiche, stands espositivi;
  4. opere di sensibilizzazione dei pubblici poteri. denuncie ed esposti alla magistratura, petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, manifestazioni di civile protesta;
  5. iniziative di volontariato e di intervento sociale rivolte alla tutela e alla salvaguardia del territorio; offerta di servizi e gestione di strutture utili alla vita comunitaria, individuazione e creazione di possibilità di lavoro;
  6. iniziative per il tempo libero e la promozione di un turismo responsabile: feste popolari e spettacoli, viaggi, escursioni, visite guidate, campeggi, sport non competitivo;
  7. partecipazione a congressi nazionali e internazionali; relazioni e contatti permanenti con personalità e associazioni dedite a finalità simili;
  8. promozione di comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività, anche in forma cooperativa.

Per lo svolgimento di tali attività l’Associazione può stipulare convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli Enti locali, altri Enti pubblici e quanti perseguano attività similari e può avvalersi anche del concorso di soggetti privati.

L’Associazione può compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, che riterrà utile per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art.4  Soci

Per le sue attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci e di coloro che ricoprono cariche associative.

I Soci sono fondatori e ordinari. Sono fondatori coloro i quali sottoscrivono il presente atto costitutivo e sono ordinari coloro i quali si iscrivono successivamente all’Associazione nei vari organi territoriali, con apposita domanda accompagnata dalla quota sociale.

La Domanda d’iscrizione è diretta al competente organo territoriale, stabilito dal regolamento interno dell’Associazione, che può esercitare il diritto di rifiuto dell’iscrizione, motivando lo stesso entro 30 giorni dalla richiesta. Può essere prodotto ricorso diretto alla Segreteria nazionale, il cui giudizio è inappellabile.

Tutti i soci sono tenuti al rispetto del presente statuto e del regolamento interno.

Al socio possono essere rimborsate soltanto le spese affettivamente sostenute per l’attività svolta, secondo le modalità fissate dal regolamento interno.

La qualità di socio si perde automaticamente per dimissioni e per mancato versamento delle quote associative annue.

La Segreteria nazionale può disporre, in caso di urgenza, l’espulsione di un iscritto per:

  1. violazione del presente statuto;
  2. motivi disciplinari e gravi scorrettezze associative;
  3. atteggiamenti e comportamenti che possono nuocere alla reputazione dell’Associazione.

All’iscritto espulso è concessa la facoltà di appellarsi al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento.

Il Collegio, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, deve formulare, motivandole, le proprie determinazioni.

Su deliberazione del Consiglio Nazionale, assunta a maggioranza relativa e qualunque sia il numero dei votanti, è consentita la federazione all’Associazione di altre associazioni aventi simili fine, secondo le modalità fissate dal regolamento interno dell’Associazione "Ambiente e/è Vita" .

Art.5  Organi Sociali

Gli organi sociali dell’Associazione sono:

  1. il Congresso nazionale;
  2. il Presidente nazionale;
  3. il Segretario nazionale;
  4. la Segreteria nazionale;
  5. il Consiglio nazionale;
  6. il Congresso regionale;
  7. il Segretario regionale;
  8. il Collegio nazionale dei Revisori dei conti;
  9. il Collegio nazionale de Probiviri

le modalità di elezione degli organi sociali elettivi e di approvazione delle deliberazioni degli organi sociali sono stabilite dal regolamento interno.

Per lo svolgimento delle attività dell’Associazione il regolamento interno può, altresì, prevedere altri organi funzionali territoriali.

Art.6  Congresso nazionale

Il Congresso nazionale è il massimo organo deliberante dell’Associazione; si celebra di norma ogni tre anni ed elegge, qualunque sia il numero dei votanti:

a) il Presidente nazionale;

b) il Segretario nazionale.

Il Congresso nazionale, inoltre, stabilisce le linee programmatiche e operative dell’Associazione, modifica ed approva lo Statuto.

Al Congresso nazionale partecipano, se regolarmente iscritti, con diritto di parola e di voto:

a) il Consiglio direttivo nazionale;

b) il Consiglio nazionale dei Revisori dei conti;

c) il Collegio nazionale dei Probiviri;

d) i Delegati eletti nei Congressi regionali, secondo le modalità fissate dal regolamento congressuale approntato dalla Segreteria nazionale.

Al Congresso nazionale hanno diritto di parola tutti i soci in regola con l’iscrizione.

Il Congresso straordinario può essere convocato dalla Segreteria nazionale di intesa con il Presidente o su richiesta dei 2/3 del Consiglio direttivo nazionale.

Art.7  Presidente nazionale

Il Presidente nazionale è garante dei diritti degli associati e del rispetto dei deliberati congressuali, fa parte di diritto del Consiglio direttivo nazionale, che convoca e presiede.

Il Presidente nazionale, sentito il Segretario nazionale, nomina i Segretari regionali, provinciali, comunali e locali, nonché il Consiglio nazionale.

Art.8  Segretario nazionale

Il Segretario nazionale rappresenta legalmente l’Associazione ne indirizza, promuove e dirige le scelte e le attività operative ed organizzative, nell’ambito di quanto deliberato dal congresso nazionale ed esegue le delibere del Consiglio direttivo nazionale di cui fa parte di diritto.

Amministra il patrimonio sociale dell’Associazione con ampi poteri ordinari. In particolare, gestisce la cassa sociale dell’Associazione e ne è responsabile di fronte al Consiglio direttivo nazionale.

In caso di dimissioni del Segretario nazionale o di suo non temporaneo impedimento il Consiglio nazionale elegge, su proposta del Presidente nazionale, il nuovo Segretario nazionale.

Il Segretario eletto dal consiglio nazionale, deve convocare entro un anno dalla elezione il Congresso nazionale.

Art.9  Segreteria nazionale

E’ l’organo operativo centrale che assiste il Segretario nazionale, nella gestione dell'Associazione secondo le direttive stabilite dal Congresso nazionale.

Si riunisce su richiesta del Segretario nazionale ed è formato da 5 a 9 membri designati dal Segretario nazionale di intesa con il Presidente nazionale I suoi componenti fanno parte di diritto del Consiglio direttivo nazionale e si struttura in settori organizzativi-tematici. 

La segreteria nazionale è coordinata da uno dei suoi componenti, nominato dal Segretario nazionale d'intesa con il Presidente nazionale.

Predispone il regolamento interno e quello congressuale, le relazioni annuali sulle attività svolte dall’Associazione, i documenti programmatici, i bilanci consuntivi e preventivi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo nazionale.

 

Art.10  Consiglio direttivo nazionale

Il Consiglio direttivo nazionale è l’organo direttivo centrale dell’Associazione. Con proprie deliberazioni approva i bilanci preventivi e consuntivi, valuta, discute e approva le relazioni e i documenti approntati dalla Segreteria nazionale, propone le linee programmatiche al Congresso nazionale, approva il regolamento interno e quello congressuale, elegge il collegio nazionale dei Revisori dei conti e il Collegio nazionale dei Probiviri, stabilisce le quote associative annuali, ed è munito, ove occorra, dei poteri di straordinaria amministrazione. E’ composto dai Segretari regionali e da trenta membri designati dal Segretario nazionale, d’intesa col Presidente nazionale, fra esperti in materia ambientale, economica, giuridica. Dura in carica 3 anni ed è insediato entro tre mesi dalla data di celebrazione del Congresso nazionale.

Art.11  Collegio nazionale dei Revisori dei conti

Il collegio nazionale dei Revisori dei conti assicura la regolarità contabile dell’Associazione e la certifica dinanzi al Congresso nazionale. E composto da sette membri ed elegge un Presidente al suo interno.

Art.12  Collegio nazionale dei Probiviri

Il Collegio nazionale dei Probiviri esamina le proposte di adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, avanzate dal Segretario nazionale e dai Segretari regionali e, valutata tutta la documentazione agli atti, delibera in merito.

E’ composto da sette membri ed elegge un Presidente al suo interno.

Art.13  Congresso regionale

Il Congresso regionale si svolge tre mesi prima di quello nazionale e vi partecipano con diritto di parola e di voto tutti gli iscritti residenti nella regione in regola con l’iscrizione e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno dell’Associazione. Elegge il Segretario regionale, che dura in carica fino al successivo congresso regionale, e i delegati al Congresso nazionale. Può indirizzare mozioni al Consiglio direttivo nazionale.

Art.13 bis  Il Segretario regionale rappresenta l’Associazione a livello regionale nel rispetto delle finalità del presente Statuto e fa parte di diritto del Consiglio direttivo nazionale. Il Segretario regionale dirige le attività operative ed organizzative dell'Associazione a livello regionale nell'ambito delle linee guida fissate dal Segretario nazionale al quale risponde periodicamente sul proprio operato, sulle attività svolte, e sui risultati ottenuti. 

Il Segretario regionale è altresì autorizzato, al fine del perseguimento dei fini statutari e dello svolgimento delle attività, a rappresentare con potere di firma l'Associazione, relativamente al territorio di competenza e previa comunicazione scritta al Segretario nazionale, per le seguenti operazioni:

L'esercizio dei poteri sopraindicati comporta l'assunzione di precisa responsabilità diretta a carico del Segretario regionale, sia nei confronti di terzi che nei confronti degli organi associativi.

Art.14  Entrate

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dai contributi e dalle erogazioni dei soci e dei privati;

c) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali, commerciali e produttive marginali e strumentali, svolte sotto qualsiasi forma;

d) dai contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;

e) da donazioni e lasciti testamentari;

f) da rimborsi derivanti dalla stipula di convenzioni.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, da donazioni, lasciati o successioni di soci, di terzi, di Enti o società.

Art.15  Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme del Codice Civile.

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